L’articolo 46 del Codice di procedura civile offre al richiedente un’opzione di competenza territoriale che supera il principio classico del tribunale del domicilio del convenuto. Questa disposizione, spesso riassunta in poche righe nei manuali, è tuttavia oggetto di interpretazioni giurisprudenziali che ne modificano la portata concreta. Quali criteri determinano realmente la scelta del tribunale, e come le decisioni recenti ridefiniscono i contorni di questa opzione?
Competenza territoriale: articolo 42 contro articolo 46 del Codice di procedura civile
| Criterio | Articolo 42 (principio generale) | Articolo 46 (opzione di competenza) |
|---|---|---|
| Tribunale competente | Luogo del domicilio del convenuto | Luogo di esecuzione della prestazione o luogo del fatto dannoso (a scelta del richiedente) |
| Tipo di contenzioso | Tutti i contenziosi civili | Materia contrattuale o extracontrattuale |
| Iniziativa della scelta | Nessuna scelta: il convenuto « impone » il suo tribunale | Il richiedente sceglie tra diversi fori possibili |
| Clausola attributiva di competenza | Può essere esclusa da una clausola tra commercianti | L’opzione rimane salvo clausola contraria valida tra professionisti |
L’articolo 42 stabilisce la regola di default: il richiedente adisce il tribunale del luogo in cui risiede il convenuto. L’articolo 46 introduce una deroga mirata. In materia contrattuale, il richiedente può adire il tribunale del luogo di esecuzione della prestazione di servizio o della consegna effettiva della cosa. In materia extracontrattuale, può optare per il tribunale del luogo del fatto dannoso o quello nel cui distretto il danno è stato subito.
Questa dualità non è solo un dettaglio procedurale. Per un privato che fa installare una cucina da un fornitore situato a diverse centinaia di chilometri, la differenza tra fare causa presso la sede del convenuto o presso il tribunale della propria residenza (luogo di esecuzione) rappresenta una questione pratica diretta: spese di viaggio, scelta dell’avvocato, tempi di udienza.
Per saperne di più sull’articolo 46 cpc, è necessario distinguere le situazioni contrattuali dalle situazioni extracontrattuali, poiché i criteri di collegamento territoriale non si sovrappongono.
Luogo di esecuzione della prestazione: ciò che la Corte di cassazione ha precisato nel 2026

La nozione di “luogo di esecuzione della prestazione di servizio” sembrava acquisita per i casi semplici (consegna di un bene a un indirizzo). Era meno chiara per i contratti di installazione, manutenzione o servizio effettuati in loco.
La 2ª sezione civile della Corte di cassazione, in una sentenza del 5 marzo 2026 (n° 23-16.308), ha chiarito un punto che rimaneva vago. Per un contratto di installazione, il tribunale competente ai sensi dell’articolo 46 è quello del luogo in cui l’installazione è stata materialmente realizzata e controllata. Il luogo di esecuzione non si confonde con la sede legale del fornitore né con il luogo di firma del contratto.
Questa decisione ha una portata concreta per diverse categorie di contenziosi:
- I contratti di posa o installazione presso un privato (cucina, riscaldamento, pannelli solari): il cliente può adire il tribunale della propria residenza, poiché è lì che la prestazione è stata eseguita.
- I contratti di manutenzione industriale effettuati nei locali del committente: il luogo di esecuzione è quello dell’impianto o del sito, non la sede del manutentore.
- Le prestazioni di servizio miste (progettazione presso l’ufficio del fornitore, esecuzione presso il cliente): la Corte considera il luogo di esecuzione materiale, non quello della progettazione.
In pratica, questa interpretazione rafforza l’efficacia dell’opzione aperta dall’articolo 46, evitando che il richiedente venga sistematicamente rinviato davanti al tribunale della sede del professionista. L’esecuzione materiale in loco prevale sulla localizzazione amministrativa del fornitore.
Articolo 46 e locazioni commerciali: un’opzione sottoutilizzata davanti al tribunale giudiziario
L’applicazione dell’articolo 46 alle controversie locative professionali rimane poco conosciuta. Una decisione del tribunale giudiziario di Beauvais, emessa nell’agosto 2026, ha illustrato il modo in cui funziona l’opzione di competenza nel contenzioso dei contratti di locazione commerciali e professionali.
Il principio è il seguente: quando una controversia oppone un locatore e un locatario sull’esecuzione del contratto di locazione (mancati pagamenti, lavori, risoluzione), il luogo di esecuzione della prestazione ai sensi dell’articolo 46 è quello dell’immobile locato. Il locatario o il locatore possono quindi adire il tribunale nel cui distretto si trova il locale, anche se il convenuto è domiciliato altrove.
Questa possibilità è distinta dalla competenza esclusiva prevista per alcune controversie immobiliari (azioni reali immobiliari, ad esempio, regolate dall’articolo 44). Per un contratto di locazione commerciale classico riguardante crediti di affitto, l’opzione dell’articolo 46 rimane aperta, salvo clausola attributiva di competenza valida inserita nel contratto.

Al contrario, tra commercianti, una clausola attributiva di competenza può escludere l’articolo 46. Questo tipo di clausola, frequente nei contratti di locazione redatti da insegne nazionali, deve figurare in modo apparente nel contratto per essere opponibile. Quando manca o è considerata non apparente, l’opzione dell’articolo 46 riprende i suoi diritti.
Clausola attributiva di competenza e limiti dell’articolo 46 del CPC
L’opzione di competenza dell’articolo 46 non è assoluta. Due meccanismi la neutralizzano frequentemente.
- La clausola attributiva di competenza tra professionisti (articolo 48 CPC): valida solo tra commercianti, deve essere specificata in modo molto apparente. Esclude quindi l’applicazione degli articoli 42 e 46.
- Le competenze esclusive previste dalla legge: alcuni contenziosi (azioni reali immobiliari, procedure collettive, controversie di sicurezza sociale) rientrano in giurisdizioni designate da testi speciali che prevalgono sull’articolo 46.
- L’incompetenza sollevata in limine litis: il convenuto può contestare la scelta del foro operata dal richiedente, ma deve farlo prima di ogni difesa nel merito, pena la convalida tacita della competenza scelta.
Il classico tranello risiede nei contratti misti (prestazione di servizio accompagnata da una vendita di materiale). Il luogo di consegna del materiale e il luogo di esecuzione della prestazione possono differire. La sentenza di marzo 2026 della Corte di cassazione fornisce un inizio di risposta privilegiando il luogo di esecuzione materiale, ma ogni situazione rimane valutata caso per caso dal giudice.
L’articolo 46 del Codice di procedura civile rimane un leva procedurale la cui portata dipende ampiamente dalla qualificazione del contratto e dalla localizzazione concreta dell’esecuzione. Le precisazioni fornite dalla giurisprudenza del 2026 confermano una lettura favorevole al richiedente, a condizione che questi identifichi correttamente il luogo di esecuzione della prestazione e verifichi l’assenza di clausola attributiva opponibile.



